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Provvedimento IVASS n. 111 in tema di antiriciclaggio, urgono chiarimenti da parte di SNA

Il 13 luglio 2021 Ivass ha emanato il provvedimento 111/2021 inerente alle procedure per mitigare il rischio del riciclaggio. Si tratta di un tema di fondamentale importanza, rispetto al quale eventuali inottemperanze esporrebbero i Colleghi a conseguenze molto gravi. Appare quindi particolarmente rilevante segnalare che il 18 agosto, attraverso un articolo pubblicato su Snachannel, SNA comunica che gli obblighi previsti negli artt. 5 ed 8 riguardano esclusivamente le agenzie che hanno un numero di dipendenti e collaboratori non superiore a 100 ed un volume di premi lordi non superiore a 20 milioni di euro. Il presidente Demozzi interviene personalmente per ribadire il concetto nel virgolettato finale, nuovamente evidenziato nella newsletter n. 34 del 23 agosto.Il Moss – sentiti anche in tal senso alcuni autorevoli consulenti – invita invece i Colleghi alla massima attenzione ed a mettersi in regola con quanto previsto dall’articolo 12 del Provvedimento, sottolineando che determinati obblighi riguardano in effetti tutti gli agenti, anche in assenza degli anzidetti requisiti. Secondo quanto previsto infatti dal comma 4, art. 12, Provvedimento IVASS n. 111“4. Gli agenti e i broker assicurativi privi dei requisiti definiti nell’articolo 5, comma 2: a. applicano le disposizioni dell’articolo 9, dell’articolo 10, comma 1, lettera h), e dell’articolo 11, comma 1, lettera g), del Regolamento IVASS n. 44/2019, b. attuano misure organizzative ed operative idonee a gestire il rischio di riciclaggio in conformità con quanto definito negli accordi di distribuzione, c. si attengono – qualora la distribuzione assicurativa sia svolta per conto di più imprese – ai requisiti più stringenti prescritti da una di esse; ciò con riferimento a ciascun cliente e ad ogni ambito degli obblighi di adeguata verifica e di collaborazione attiva”. Nell’interesse di tutti gli Iscritti, invitiamo perciò SNA a fare chiarezza, precisando in maniera inequivocabile quali obblighi prevede l’articolo 12 del provvedimento 111/2021 ed in capo a quali intermediari sono posti.

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